LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Letti  gli  atti,  ha  pronunciato  la seguente ordinanza nella causa
promossa  da  T.M.T.  Manenti S.r.l., con sede in Vallemosso (BI) via
Rovella 1/3, con ricorso depositato presso questa segreteria, in data
4  agosto  1997  prot.  325/1997, avverso n. 3 avvisi di liquidazione
emessi dal comune di Bioglio (BI).

                          Premesso in fatto

    Che  con  precedente  ordinanza, in data 23 novembre 1998, emessa
nel   corso  del  giudizio,  promosso  dallo  stesso  ricorrente  per
l'annullamento degli avvisi di liquidazione ICIAP, relativi agli anni
1994,  1995  e 1996, emessi dal comune di Bioglio, questa commissione
sollevava,  in  riferimento  agli  artt. 3  e  53 della Costituzione,
questione  di  illegittimita'  costituzionale del comma 5 dell'art. 1
del  d.l.  30 dicembre 1988, n. 549, convertito, con modifiche, nella
legge 24 aprile 1989, n. 144;
    Che  codesta  Corte  costituzionale con ordinanza 19 giugno 2000,
n. 242, depositata in cancelleria il 23 giugno 2000, ha dichiarato la
manifesta    inammissibilita'   della   questione   di   legittimita'
costituzionale   sollevata   da  questa  commissione  con  la  citata
ordinanza  in  data  23  novembre  1998  per  un  duplice  ordine  di
deficienze:  per  erronea  indicazione  del  d.l.  30  dicembre 1988,
n. 549,  in  quanto  tale  decreto  non e' stato convertito in legge,
mentre  la  legge  24  aprile  1989,  n. 144  (indicata come legge di
conversione) ha convertito invece con modifiche il d.l. 2 marzo 1989,
n. 66  (che  e' riproduttivo per la parte che interessa la precedente
norma,  rimasta priva di efficacia sin dall'inizio, per effetto della
mancata conversione in legge); in quanto la norma denunciata e' stata
a  sua  volta interamente sostituita nell'art. 1 con una disposizione
(parzialmente  diversa  nel  contenuto  da  quella  denunciata) cioe'
dall'art. 1  del  d.l.  30  settembre  1989,  n. 332, convertito, con
modificazioni, nella legge 27 novembre 1989, n. 384;
    Che  il d.l. 30 settembre 1989, n. 332, convertito nella legge 27
novembre 1989, n. 384, non risolve la questione gia' sollevata con la
precedente ordinanza. L'art. 1, comma 5, del citato d.l. 30 settembre
1989,  n. 332,  stabilisce  infatti che l'imposta e' dovuta a ciascun
comune  nella misura di base indicata nella tabella allegata variante
in  funzione della classe di superficie e del settore di attivita' di
appartenenza   individuati,   rispettivamente  con  riferimento  alla
superficie dell'insediamento produttivo. Se l'insediamento produttivo
insiste  sul  territorio  di  piu'  comuni,  la sua superficie e' fra
questi ripartita. Tale norma prevede la ripartizione della superficie
ma   non  prevde  la  ripartizione  dell'imposta  in  relazione  alla
superficie nel caos di insediamenti insistenti in piu' comuni.
    Per  i  meccanismi  di  calcolo dell'ICIAP, previsti dall'art. 1,
comma  5,  del d.l. 2 marzo 1989, n. 66, convertito con modificazioni
nella  legge 24 aprile 1989 n. 144, cosi' come modificato dal d.l. 30
settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, nella legge 27
novembre  1989,  n. 384,  e  cosi' come modificato dal d.l. 27 aprile
1990,  n. 90,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 26 giugno
1990,  n. 165, cosi' come applicati dal comune di Bioglio, si ottiene
nella  fattispecie  il  raddoppio  dell'imposta,  sempre  nei casi di
insediamenti  insistenti  in  piu'  comuni. Infatti l'attivita' della
societa'  ricorrente viene svolta in un unico immobile di complessivi
metri quadrati 2.371, di cui metri quadrati 814 insistenti nel comune
di   Bioglio   e  metri  quadrati  1.557  insistenti  nel  comune  di
Vallemosso,  le  due  porzioni  di  superfici, cosi' distinte, cadono
nella  stessa  classe di superficie compresa tra metri quadrati 500 e
metri  quadrati  4.000.  Il  comune di Bioglio ha liquidato l'imposta
autonomamente  sulla  scorta  dei  parametri  minimi  della classe di
superficie  di appartenenza (metri quadrati 814 e quindi compresa fra
i  500 e i 4.000 metri quadrati) e dei limiti di reddito, senza tener
conto  che  era  strettamente  correlata  ed  interdipendente  con la
porzione di insediamento insistente nel comune di Vallemosso.
    Consegue che l'applicazione di tale norma da parte dei due comuni
comporta, per il ricorrente, il pagamento di un'imposta eccedente che
puo'  essere  anche  doppia  rispetto  a  quella che sarebbe tenuto a
pagare  nel  caso  che l'insediamento insistesse nel territorio di un
solo comune.

                         Osserva in diritto

    Che  il  dettato  del comma 5 dell'art. 1 del citato d.l. 2 marzo
1989,  n. 66,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 24 aprile
1989,  n. 144,  cosi'  come  modificato  dal  d.l. 30 settembre 1989,
n. 332,  convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1989,
n. 384,  e  cosi'  come  modificato  dal  d.l. 27 aprile 1990, n. 90,
convertito,  con  modificazioni,  nella legge 26 giugno 1990, n. 165,
appare  in  contrasto  con  gli  artt.  3 e 53 della Costituzione, in
quanto  l'applicazione  di  tale norma crea disparita' di trattamento
tra  insediamenti della stessa tipologia ricadenti su un unico comune
rispetto  a  quelli ricadenti su due o piu' comuni, verificandosi nel
caso specifico un'eccedenza di imposta che puo' essere anche doppia.